Art. 7.
(Direttore generale).

      1. Il direttore generale è nominato dal consiglio di amministrazione, dura in carica cinque anni e può essere riconfermato una sola volta.
      2. Il direttore generale ha il compito di:

          a) partecipare al foro consultivo istituito dall'Autorità europea per la sicurezza alimentare;

          b) provvedere al disbrigo degli affari correnti dell'Autorità;

          c) proporre i programmi di lavoro dell'Autorità;

          d) attuare i programmi di lavoro e le decisioni del consiglio di amministrazione;

          e) garantire che sia fornito un adeguato sostegno scientifico, tecnico e amministrativo al comitato scientifico e ai gruppi di esperti scientifici;

          f) gestire le questioni relative al personale;

          g) sviluppare e mantenere i contatti con l'Autorità europea per la sicurezza alimentare nonché con le strutture di riferimento nazionali ed europee nel campo della sicurezza alimentare.